10 SETTEMBRE 2013 OSSERVAZIONI DI CAMMINO SUL D.L. N. 93 DEL 14 AGOSTO 2013, INCARDINATO COME ATTO CAMERA 1240 IN I E II COMMISSIONI CONGIUNTE DELLA CAMERA

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CamMiNo-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni prende atto con soddisfazione del decreto legge 93 del 14 agosto 2013, per la evidente dimostrata sensibilità e attenzione del Governo ai temi della violenza domestica e di genere che costituisce oramai un’emergenza per il Paese per il continuo ripetersi di omicidi e violenze nell’ambito delle relazioni familiari nei confronti soprattutto delle donne. Tuttavia la nostra associazione non può esimersi da rilevare alcune lacune e criticità del testo legislativo attualmente all’esame delle Commissioni I e II della Camera.

Difatti, se è vero che la Convenzione di Istanbul non è ancora entrata in vigore ai sensi dell’art. 75, è altresì vero che il nostro Paese l’ha ratificata (l. 27 giugno 2013, n. 77) e tale Convenzione non può che costituire un punto di riferimento ineludibile anche per il legislatore di urgenza.

Ciò premesso, un intervento legislativo che si limiti a modificarle solo sul piano penalistico(sostanziale e di rito) – e molto riduttivamente – rispetto alle plurime e articolate fattispecie anche di reato contemplate dallo strumento pattizio anche se ancora non vigente, non può che costituire eventualmente solo un primo passo nella lotta al femminicidio e alla violenza domestica e di genere; tale intervento necessita quindi comunque di ulteriori più articolati e complessi interventi legislativi a completamento: non solo sul piano penale, ma anche su quello civile e del welfare, e, in quest’ultima prospettiva, in chiave sia di prevenzione sia di successivo sostegno delle vittime e degli stessi autori di reato.

Inoltre, nel condividere le criticità autorevolmente rilevate dalla Corte di Cassazione nel suo documento, si sottolineano le seguenti ulteriori perplessità.

1. Art. 1 comma 1

Violenza assistita.

Il D.L. modifica l’ art 572 c.p. (maltrattamenti) prevedendo l’introduzione di un’aggravante “se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto”: la modifica è coerente con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul (artt. 26, e 46) ma con alcune rilevanti criticità che qui di seguito si segnalano:

A.1 – la circostanza aggravante è prevista solo per il reato di maltrattamenti e il reato di rapina: il che realizza una tutela insufficiente e parziale della persona di età minore.

Il reato di maltrattamenti presuppone abitualità della condotta violenta e vessatoria: tuttavia il minorenne “testimone di violenza” riceve dalla condotta violenta perpetrata in sua presenza –indipendentemente dalla sua abitualità- un vulnus e una lesione grave direttamente nella propria sfera di fondamentali diritti inviolabili. Ne consegue che:

  • non v’è alcun dubbio che deve avere rilevanza penale anche un solo atto di violenza, commesso in danno di un genitore o di altro familiare, alla presenza del minore in quanto pregiudizievole per il suo sviluppo psico – fisico;

  • risulta difficilmente comprensibile e condivisibile il motivo per cui l’aggravante sia stata confinata solo al reato di maltrattamenti e non ad altri reati più gravi, come ad es. omicidio, e agli atti persecutori, commessi alla presenza di persone di età minore in ambito domestico o al reato di atti persecutori.

  • risulta difficilmente comprensibile la ratio della previsione dell’aggravante ad effetto speciale in caso di rapina commessa in presenza di un minore, e non invece per altri reati, di minore o maggiore gravità che, se commessi alla presenza di una persona di età minore, possono essere ad alto impatto traumatico.

  • Si ritiene corretto e sintonico con le previsioni della stessa Convenzione di Istanbul, che l’aver commesso il fatto alla presenza di una persona minorenne realizzi una circostanza aggravante comune e non solo di alcuni reati e nemmeno dei più gravi.

A.2 Si segnala la necessità comunque di prevedere la violenza assistita come figura autonoma di reato: vittima dei comportamenti violenti agiti in presenza di persona di età minore è direttamente anche questa. I beni che debbono essere direttamente giuridicamente protetti e garantiti sono anche la sua incolumità psicofisica e il suo diritto all’educazione, diritti inviolabili, costituzionalmente protetti e garantiti che riguardano il suo corretto sviluppo psico-fisico (artt. 2. 3 e 42 Cost.), gravemente compromessi da comportamenti di violenza assistita e che meritano autonome rilevanza e tutela da parte dell’ordinamento.

Quindi, ferma restando la formulazione di un’aggravante generica come sopra specificato, si segnala la necessità di pervenire anche alla previsione esplicita del reato di “violenza assistita” e alla sua definizione. Si riporta qui di seguito la definizione del CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) che, ovviamente, ha un contenuto sostanzialmente psico-pedagogico, ma è un riferimento interessante anche dal punto di vista legislativo: “Per violenza assistita da minori in ambito familiare si intende il fare esperienza da parte del/della bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economia, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. si includono le violenza messe in atto sa minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia, e gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni degli animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente o esserne a conoscenza”.

A.3 Si segnala inoltre anche la mancata previsione di norme di coordinamento tra Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in ordine a interventi per violenza, maltrattamenti e atti persecutori accaduti in ambito intrafamiliare con coinvolgimento di minorenni anche quali testimoni, per la valutazione dell’opportunità di promozione di eventuali procedimenti ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. e, in ogni caso, di ogni misura di sostegno e riabilitazione psicologica per il minorenne, come peraltro espressamente previsto dalla Convenzione di Istanbul (art. 26: Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza)

A.4 Difettano norme di raccordo con la disciplina dell’affidamento in caso di episodi di violenza, come pure previsto esplicitamente dalla Convenzione di Istanbul (art. 31: Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza).

2. Art. 2 lett. b) n. 2 e 3

Comunicazione di richiesta di revoca e/o aggravamento delle misure previste dall’art. 282 bis e ter.

Oltre le ragioni puntualmente segnalate nella relazione della Cassazione, alle quali ci si riporta integralmente, si segnala l’insufficienza della mera previsione di un adempimento formale della comunicazione di richiesta di revoca e/o aggravamento delle misure previste dall’art. 282 bis e ter. E’ necessario che sia quantomeno previsto:

  • che la comunicazione non avvenga solo nei casi di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

  • che la parte offesa abbia la facoltà di presentare memorie, depositare atti e documenti, avere accesso ad atti e documenti presentati a sostegno modifica o revoca della misura;

  • che il giudice, nel decidere, tenga presente il criterio prevalente e determinante del superiore interesse del minore, se questi è parte offesa in ossequio a quanto previsto nel diritto convenzionale (art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo, l. 176/1991; Convenzione di Strasburgo, l. 77/2003) ed europeo (carta di Nizza, art. 24; Linee Guida del Consiglio d’Europa cit.)

3. Art. 2 comma 1 lett. d)

Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Il problema applicativo della norma sarà quello di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di tutela della vittima e diritti di difesa del presunto autore dei delitti per i quali è applicabile l’allontanamento.

La corretta applicazione della misura in via d’urgenza viene rimessa alla formazione professionale degli ufficiali o agenti di PG destinati ad intervenire e a riferire al PM che deve autorizzare l’allontanamento dalla casa familiare dell’autore dei delitti di cui all’art 282 bis formazione specifica che tuttavia non appare affatto considerata dal D.L. 93/2013.

4. ART. 2 comma 1, lett. g e h

La previsione della notifica degli avvisi di cui agli art. 408 comma 3 e 415 bis c.p.p. andrebbe integrata con la previsione di un avviso alla persona offesa della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e la possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese delle Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

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Nel D.L. in esame non vengono affrontati alcuni rilevanti problemi come quelli:

  1. della definizione di violenza economica e misure di tutela della vittima di questa particolare forma di vessazione;

  2. della prevenzione ed educazione anche scolastica per il contrasto alla violenza domestica e di genere;

  3. di un codice deontologico per i media in tema di violenza economica e di genere;

  4. della autonoma rappresentanza e difesa del figlio minorenne in ipotesi di conflitto di interessi con i genitori suoi rappresentanti legali (o con quello che esercita esclusivamente la responsabilità genitoriale) per essere gli stessi autori di violenza domestica o di genere o per colludere con l’autore di reato o per rimanere inerti: secondo le Linee Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore (Bruxelles, 17 novembre 2010), che debbono essere tenute presenti dal legislatore anche per espressa indicazione della Commissione Europea (An EU agenda for the rights of the child, 15 febbraio 2011). Rappresentanza e difesa autonome che trovano lo strumento di attuazione nella nomina di un rappresentante del figlio minorenne (curatore speciale), “se del caso un avvocato” come espressamente prevede la Convenzione di Strasburgo per l’esercizio dei diritti dei minori (l. 77/2003);

  5. delle previsioni in materia di sostegno e aiuto alle vittime di violenza: in particolare le persone di età minore in quanto vittime di violenza diretta o assistita necessitano di immediato sostegno e recupero. Nel caso la violenza sia stata perpetrata da un genitore nei confronti dell’altro con esiti gravemente invalidanti o letali, difetta totalmente la previsione di immediata attivazione di strumenti di accoglienza e sostegno nei confronti dei figli in specie minorenni.

Si tratta di aspetti rilevanti che rendono evidente la necessità del rafforzamento del decreto legge proprio nella prospettiva dei tre obiettivi perseguiti: prevenire la violenza di genere, punire il colpevole, proteggere le vittime.

Si segnala quindi la necessità sia di interventi emendativi dell’attuale testo di D.L. sia di successivi rilevanti interventi legislativi implementativi ai fini di un’efficace ed effettiva tutela dei soggetti vulnerabili vittime di violenza domestica e di genere.

 
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Osservazioni su DL 93 2013